IVA ed ediliza. Guida alle aliquote 2017

I lavori di ristrutturazione godono di aliquota IVA agevolata al 10%, ma non a tutti i casi è applicabile questo tipo di notrmativa. Nel 2017, sono state aggiornate le normative contenute nella Legge di Bilancio, con regole specifiche per ogni caso particolare.

Ecco quali sono i casi previsti e le rispettive aliquote IVA in edilizia:

  1. Aliquota ordinaria del 22%, quella nota a tutti, si utilizza anche nel settore edile. Accanto a questa sono state introdotte delle aliquote agevolate, con l’obiettivo di favorire l’economia riducendo i costi di ristrutturazioni. Si tratta dell’IVA agevolata al 4% e dell’IVA intermedia al 10%, che si applicano ad alcuni casi specifici.
  2. L’IVA ridotta al 10% si applica a lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su edifici a carattere residenziale. I lavori di recupero edilizio, restauro e risanamento conservativo godono anch’essi dell’IVA al 10%. Rientra nell’agevolazione anche l’acquisto da parte del committente o dell’impresa che esegue i lavori di beni finiti ovvero elementi che possono essere facilmente distinguibili come porte, infissi, sanitari, caldaie ecc, mentre sono escluse le materie prime e i semilavorati.
    n vantaggio che permette di risparmiare notevolmente se si vuole eseguire un intervento di ristrutturazione sulla propria casa, senza dimenticare che un ulteriore risparmio è dato dalle detrazioni fiscali.
    “beni di valore significativo”, possono essere soggetti all’IVA ridotta, se la fornitura è stata stipulata in fase contrattuale, ma con dei limiti. Si tratta di elementi il cui costo supera quello dell’intervento di installazione, ad esempio ascensori, caldaie, condizionatori. In quest caso l’aliquota agevolata del 10% si applica solo sulla differenza tra il valore complessivo della prestazione (manodopera e cessione beni) e quello dei beni stessi.
    Questa agevolazione fiscale, unita alle detrazioni fiscali, consente un risparmio importante sui lavori di ristrutturazione.
  3. Costruzione o aquisto della prima casa. In questo caso si applica la riduzione al 4%. È fondamentale dimostrare che non si possiedono altri alloggi nello stesso comune e che si prenda effettiva residenza nell’immobile che gode dei vantaggi dati dal fatto di essere prima casa. Le agevolazioni riguardano in questo caso specifico la realizzazione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e l’acquisto di beni da parte del committente. Vi è un’eccezione: si applica sempre il 22% ad abitazioni di pregio, ville o palazzi con classificazione catastale A1,A8 o A9.