Fondi patrimoniali, i limiti alla pignorabilità

Fondi patrimoniali, quando e perché sono pignorabili: lo Studio Legale di Andrea Mascetti spiega le novità introdotte dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza dell’8 febbraio scorso.

Andrea Mascetti

Studio di Andrea Mascetti: Corte di Cassazione, i dettagli dell’ordinanza

In caso di esecuzione di beni conferiti in un fondo patrimoniale, il criterio identificativo dei crediti si deve ricercare non nella “natura” del debito ma nella “relazione esistente tra lo scopo dello stesso e i bisogni familiari”. A stabilirlo la Corte di Cassazione nell’ordinanza n.2904 dell’8 febbraio 2021. Il testo è stato analizzato da Federica Boga, collaboratrice dello Studio Legale di Andrea Mascetti. L’occasione l’esame di un caso sul titolare di un fondo patrimoniale colpito dall’azione esecutiva della banca creditrice per delle somme utilizzate in attività imprenditoriali. L’esperta sottolinea l’importanza dell’intervento in merito al concetto di “bisogni della famiglia”, contrapposto in questo caso al diritto dei creditori. Il fondo patrimoniale viene costituito infatti per garantire le obbligazioni contratte dai coniugi per il soddisfacimento dei bisogni familiari. Due i vincoli: da un lato i frutti che provengono dal fondo vanno impegnati solo per lo scopo originario, dall’altro l’esecuzione sui beni del fondo non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

L’onere della prova, ricorda il focus dello Studio Legale di Andrea Mascetti, è a carico di chi vuole avvalersi del regime di impignorabilità delineato nell’art. 170 del Codice Civile.

Studio di Andrea Mascetti: il parere finale della Cassazione

Con l’ordinanza dello scorso febbraio, la Corte ha chiarito che, nonostante il concetto di “bisogni familiari” possa essere inteso in senso ampio, “di norma, le obbligazioni concernenti l’esercizio dell’attività imprenditoriale o professionale risultano avere un’inerenza diretta ed immediata con le esigenze dell’attività imprenditoriale o professionale”.

Dunque, spiega la collaboratrice dello Studio di Andrea Mascetti, perché un debito possa dirsi contratto per il soddisfacimento di bisogni familiari, e quindi dare luogo all’azione esecutiva sul fondo patrimoniale, è necessario che “la fonte e la ragione del rapporto obbligatorio abbiano inerenza diretta ed immediata”.

C’è sempre la possibilità per il creditore di dimostrare che, sebbene il debito sia stato contratto nella cornice delle attività imprenditoriali, è stato volto immediatamente e direttamente a soddisfare i bisogni della famiglia.

È ciò che è mancato, come si evince dall’analisi dello Studio Legale di Andrea Mascetti, nel giudizio dei Tribunali di merito, che hanno confermato senza basi probatorie l’inerenza immediata e diretta tra l’assunzione del debito ed i bisogni della famiglia.