Subappalto nel pubblico, il commento dello Studio Legale di Andrea Mascetti

Nicolò F. Boscarini, avvocato dello Studio Legale fondato da Andrea Mascetti, interviene sul dibattito riguardante gli appalti pubblici, nello specifico in relazione all’incompatibilità evidenziata dalla Corte di Giustizia Europea tra libera concorrenza e limitazioni previste dalla normativa italiana.

Andrea Mascetti
Corte Ue e segnalazione Anac: lo Studio Legale di Andrea Mascetti affronta le ultime vicende sugli appalti pubblici

Il 26 settembre scorso una pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha sancito che in materia di subappalti nei lavori pubblici la legislazione italiana contrasta con quella comunitaria: secondo l’avvocato Nicolò F. Boscarini, collaboratore dello Studio Legale diretto da Andrea Mascetti, la sentenza ha riaperto il dibattito sul tema, come si evince anche dall’Atto di segnalazione inviato a novembre al Parlamento e al Governo italiano dall’Autorità nazionale anticorruzione. Tutto nasce dalla diatriba tra Autostrade per l’Italia e il Gruppo Vitali portata innanzi alla Corte di Lussemburgo riguardo la quinta corsia della Milano-Laghi: l’organismo europeo ha dato ragione a Vitali, escluso dalla partecipazione alla gara di subappalto dei lavori perché, secondo una precedente sentenza del Tar, l’offerta superava il limite del 30% previsto dal Codice dei contratti. Qualsiasi limite ai subappalti è dunque contrario alle direttive europee e in generale al principio di libera concorrenza. La successiva segnalazione dell’Anac, che ha suggerito al legislatore italiano una disposizione correttiva in materia, invita a mantenere un“opportuna compensazione” tra “i diritti di libertà riconosciuti a livello europeo” e le “esigenze nazionali di sostenibilità sociale, ordine e sicurezza pubblica”: “Il che tradisce – secondo l’opinione dello Studio di Andrea Mascettiil permanere, nonostante le procedure di infrazione e, da ultimo, la sentenza in parola, di un’impostazione di pensiero secondo cui la disciplina nazionale del subappalto dovrebbe in fondo conservare la propria tradizionale sfiducia nei confronti dell’istituto”. Secondo l’Anac infatti i giudici europei non hanno concesso il subappalto illimitato, ma di fatto abolito la percentuale prefissata dalla legislazione italiana, dando quindi la possibilità alle stazioni appaltanti di operare caso per caso.

Studio Legale di Andrea Mascetti, l’opinione sull’interpretazione dell’Anac

All’interno della segnalazione dell’Anac, l’Autorità suggerisce inoltre di conservare il divieto per i subappalti che coprono l’intera commessa o una “parte rilevante”, consigliando anche una verifica del possesso dei requisiti dei subappaltatori già in fase di gara. Secondo l’avvocato Boscarini, dello Studio Legale fondato da Andrea Mascetti, l’intenzione dell’Anac è quella di conferire maggior potere decisionale in materia alle stazioni appaltanti, una soluzione che tuttavia potrebbe danneggiare i partecipanti alle gare, costretti ad accettare un sistema fumoso e troppo dipendente dalle valutazioni del singolo caso. Per Boscarini, oltre a mantenere il divieto sul subappalto totale e prevedere controlli preventivi, una soluzione potrebbe essere quella di lasciare agli operatori economici che partecipano alle gare la libertà di strutturare la propria offerta, segnalando in anticipo percentuale di lavori o servizi che intendono subappaltare a terzi.